Questo disegno di legge disciplina le attività che si svolgono nella dimensione subacquea a profondità pari o superiori a quaranta metri, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione, delle lavorazioni e delle infrastrutture di interesse nazionale. Il testo si applica nelle acque marine interne, nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva e nell'alto mare, escludendo le attività militari, di polizia, dei vigili del fuoco, della pesca e quelle sportive o turistiche. I soggetti interessati sono i lavoratori e le imprese subacquee e iperbariche professionali, i gestori delle infrastrutture e chiunque utilizzi mezzi subacquei civili.
Il provvedimento istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, il registro degli operatori professionali e un libretto personale informatico per tracciare qualifiche e idoneità lavorative. Viene introdotto l'obbligo di preavviso per le attività subacquee civili e sono previste sanzioni pecuniarie per chi opera senza requisiti, oltre alla reclusione fino a due anni per l'esercizio di attività non comunicate o autorizzate. Per finanziare l'Agenzia e l'attuazione delle norme sono stanziati oltre otto milioni di euro per il 2026, sei milioni e mezzo per il 2027 e circa sei milioni e quattrocentomila euro all'anno a decorrere dal 2028.