Fase DDLChe cos’è un DDLDDL significa disegno di legge. È una proposta che diventa legge soltanto dopo l’approvazione dello stesso testo da parte di Camera e Senato e la promulgazione del Presidente della Repubblica. · XIX Legislatura
CCome leggere C e SC indica la Camera dei deputati, S il Senato della Repubblica. La sigla segnala il ramo presso cui è identificato o ha avuto origine il passaggio mostrato. 2099Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024
- Stato iter
- appr. definit. Legge (agg. 05/11/2024)
- Presentazione
- 17/10/2024
- Iniziativa / Firmatari
- Ministro aff. esteri e coop. Tajani Antonio (Meloni-I), Ministro economia e finanze Giorgetti Giancarlo (Meloni-I)
- Natura provvedimento
- Ordinaria
- Relatore in commissione
- nodeID://b326053733
- Legge definitiva
- Legge n. 163 del 06/11/2024
- Identificativo faseChe cos’è una fase di un DDLÈ una tappa dell’iter registrata dalla fonte, per esempio l’esame in un ramo o un successivo passaggio. Lo stesso disegno di legge può quindi comparire in più fasi: il numero delle fasi non coincide con quello dei provvedimenti distinti.
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